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Redazione e aggiornamento delle Schede Dati di Sicurezza (SDS): Creazione di SDS conformi e collegate agli scenari di esposizione per le sostanze pericolose. [1]
Valutazione della conformità e restrizioni: Verifica che i prodotti non contengano sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) o restrizione (Allegato XVII).
Audit e gestione della catena di fornitura: Analisi dei flussi informativi tra fornitori e utilizzatori a valle per la sicurezza chimica aziendale
Audit preliminare di conformità: Analisi del portafoglio prodotti dell'azienda per definire il ruolo nella catena di approvvigionamento (produttore, importatore o utilizzatore a valle)
Classificazione ed etichettatura: Verifica della pericolosità di sostanze e miscele in accordo con il collegato regolamento CLP
Gestione sostanze SVHC e restrizioni: Monitoraggio delle liste di sostanze estremamente preoccupanti (allegato XIV e XVII) e supporto per adempimenti specifici o istanze di autorizzazione
Integrazione con la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08): Supporto tecnico per coordinare le informazioni REACH con la valutazione del rischio chimico aziendale e il DVR

Notifiche PCN di miscele pericolose
In cosa consiste il processo di notifica?
L’art.45 del Regolamento CE n.1272/2008 (CLP) stabilisce che il responsabile dell’immissione sul mercato di una miscela pericolosa per la salute e/o per effetti chimico-fisici debba notificarne le informazioni utili per adottare misure di prevenzione e cura, specialmente in caso di risposta di emergenza sanitaria (es. incidente di un lavoratore o di un consumatore durante l’impiego del prodotto pericoloso). La notifica è armonizzata a livello comunitario, avendo ECHA adottato un sistema unico che permette a tutti i soggetti notificanti di trasmettere le informazioni richieste in un unico formato attraverso il portale PCN (Poison Centres Notification).
Chi deve effettuare la notifica?
I soggetti che devono effettuare la notifica PCN sono gli Importatori e gli Utilizzatori a valle che immettono sul mercato di un Paese UE miscele pericolose per la salute e/o per effetti chimico fisici: nella categoria degli Utilizzatori a valle che hanno l’obbligo diretto di notifica rientrano i Formulatori e i Riconfezionatori che immettono sul mercato le miscele del produttore originario in formati differenti.
I Distributori che non hanno l’obbligo diretto di notifica, quali i Rivenditori del prodotto originale o i Rebrander che commissionano la produzione della miscela a terzi e riportano il loro marchio sugli imballaggi, hanno comunque l’obbligo di assicurarsi che le informazioni relative alla miscela pericolosa che immettono sul mercato siano state trasmesse in modo completo tramite la notifica armonizzata; ciò significa che questi soggetti, in mancanza di una notifica da parte dei fornitori a monte delle miscele che copra tutte le informazioni relative alle miscele distribuite, debbano notificare in prima persona.
Che cosa il codice UFI ?
Un’importante fondamento legato al concetto di notifica armonizzata è l’adozione del codice UFI, l’Identificatore Unico di Formula, codice alfanumerico univoco composto da 16 cifre che crea un legame inequivocabile tra le informazioni inviate con la notifica della miscela e il prodotto specifico immesso sul mercato.
L’UFI deve essere apposto sull’etichetta del prodotto, oppure apposto sull’imballaggio interno oppure sull’imballaggio esterno. Per le miscele non imballate l’UFI deve essere riportato nella Scheda Dati di Sicurezza oppure essere incluso nella copia degli elementi dell’Etichetta.
I distributori devono assicurarsi di immettere sul mercato solo miscele conformi al CLP garantendo che tutti gli identificatori di prodotto, in particolare denominazione commerciale/marchio e UFI, siano coperti da una notifica.